Onorevoli Deputati! - L'accluso decreto-legge, che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge, si compone di tre articoli e reca:

          all'articolo 1, disposizioni finalizzate ad assicurare la regolarità dei versamenti riguardanti l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), in attesa della definitiva pronuncia della Corte di giustizia delle Comunità europee sulla compatibilità comunitaria del tributo. L'urgenza di provvedere risiede nell'esigenza di disincentivare fenomeni di ritardato ovvero di omesso versamento dell'imposta (e conseguenti possibili perdite di gettito), a ridosso della ravvicinata scadenza dei termini di versamento. In particolare si prevede che, per il versamento degli acconti per il 2006, nonché del saldo dovuto per il medesimo anno, non trovi applicazione l'istituto del cosiddetto «ravvedimento operoso». Si esclude, altresì, l'applicazione della riduzione della sanzione per omesso versamento nel caso di effettuazione del medesimo entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso dell'amministrazione finanziaria, prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. Resta ferma l'applicazione della medesima disciplina con riferimento al saldo relativo al periodo di imposta 2005, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156;

          all'articolo 2, una disposizione volta a garantire il razionale completamento delle procedure di verifica degli accertamenti

 

Pag. 2

tecnici necessari per pervenire alla rideterminazione dei canoni demaniali marittimi. A tale fine viene previsto un ulteriore termine per l'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 32, comma 22, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. L'urgenza di provvedere risiede nella necessità di evitare agli operatori di strutture turistico-ricreative, nell'imminenza della stagione estiva, incertezze circa la misura dei canoni da corrispondere, anche pregressi;

          all'articolo 3, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      Il provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Pag. 3